In breve
- Con la sentenza 127/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 5 del DL 63/2024.
- Il limite riguarda i moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici. Le soluzioni agrivoltaiche sopraelevate restano percorribili.
- Le aree idonee ora fanno capo all’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024: ogni terreno va verificato sia sulla norma statale sia su quella regionale.
Cosa ha deciso la Corte
Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di legittimità sull’art. 5 del cosiddetto decreto Agricoltura. La Corte li ha respinti con una decisione assunta il 14 aprile 2026, depositata il 16 luglio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio. Il limite quindi resta. Con la sentenza 156/2026, depositata il 1° ottobre e relativa alla legge sarda sulle aree idonee, la Corte ha richiamato lo stesso orientamento.
Non tutti i nodi sono sciolti. La legge non definisce in modo puntuale che cosa sia un modulo «collocato a terra», e diversi commentatori segnalano che restano aperti profili interpretativi. È una distinzione da motivare bene in progetto.
Cosa resta possibile
- Agrivoltaico sopraelevato: soluzioni che consentono di proseguire l’attività agricola o pastorale sotto e tra i moduli.
- Eccezioni previste dalla norma: tra queste alcune aree già compromesse o legate a infrastrutture e impianti produttivi, oltre a casi come le comunità energetiche. L’elenco va letto sul testo vigente.
- Aree non agricole: il limite si applica in base alla classificazione urbanistica, che è il primo dato da accertare.
Aree idonee: un quadro in movimento
Nel maggio 2025 il TAR Lazio, con la sentenza 9155, ha annullato in parte il decreto ministeriale del 21 giugno 2024. Il DL 175/2025, convertito dalla legge 4/2026, ha poi spostato la disciplina nell’art. 11-bis del Testo unico: lo Stato individua le aree idonee e le Regioni possono aggiungerne altre con legge, entro i criteri fissati. Per i procedimenti già avviati valgono regole transitorie, e le Regioni si stanno muovendo con tempi diversi.
In che ordine verificare un terreno
- Destinazione urbanistica, dal certificato rilasciato dal Comune.
- Idoneità dell’area, secondo la norma statale e quella regionale in vigore.
- Vincoli, a partire da paesaggio e beni culturali, comprese le fasce di rispetto.
- Stato del procedimento, per capire quale disciplina transitoria si applica.
- Tipo di impianto, a terra o agrivoltaico, con i relativi requisiti.
- Connessione, perché un terreno idoneo senza un punto di rete sostenibile non fa un progetto.
Questo ordine evita di spendere in progettazione su un’area che si ferma al primo controllo.
Testo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione: non sostituisce un parere legale sul singolo caso.



